Il Correttivo Cartabia prevede che le comunicazioni del cancelliere (art. 136 c.p.c.), le notifiche dell’ufficiale giudiziario (art. 149-bis c.p.c.) e quelle dell’avvocato (art. 3-ter L. 53/1994) siano effettuate a mezzo pec (o equivalente recapito certificato qualificato europeo) trasmettendo il duplicato informatico (cfr. art. 149-bis c.p.c.) o la copia informatica dell’atto all’indirizzo del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Tale indirizzo del destinatario potrà essere costituito:
Nel caso di notifiche richieste all’ufficiale giudiziario, il Correttivo esplicita il principio della scissione soggettiva degli effetti giuridici della notificazione, stabilendo all’art. 149-bis c.p.c. che
“La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato”.
Modificando gli artt. 136 c.p.c., 149-bis c.p.c. e 3-ter L. 53/94, il Correttivo aggiunge poi che, salvo che la legge disponga diversamente, quando la comunicazione o notifica a mezzo PEC non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita con le altre modalità previste dalla legge:
Se non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il notificante la esegue mediante inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario (la c.d. area web notifiche del PST). La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.
Accesso all’Area web notifiche
Dopo l’esito negativo di una notifica a mezzo PEC, per esempio a causa della saturazione della casella del destinatario che sarà indicata nella ricevuta di mancata consegna, il notificante (avvocato, cancelliere o ufficiale giudiziario) o il destinatario dovranno accedere all’Area riservata del PST tramite SPID, CIE o CNS e poi selezionare la nuova “Area web notifiche”.
Notificante: predisposizione di una notifica
Dopo l’accesso all’Area web notifiche, il notificante (avvocato, cancelliere o ufficiale giudiziario) selezionerà la sezione “Predisponi notifica” ed indicherà anzitutto il codice fiscale del destinatario e l’oggetto della notifica.
Successivamente importerà dal proprio pc l’atto da notificare, avendo cura di inserire solo file in formato .pdf o .eml con dimensione massima di 10 MB: al momento, infatti, estensioni diverse, come per esempio quelle di atti firmati digitalmente in CADES (.pdf.p7m) o di messaggi Outlook (.msg) non vengono accettate, sono bloccate e viene segnalato il relativo avviso. In tali ipotesi di esempio, occorrerà quindi, rispettivamente, estrarre dal file firmato in CADES il relativo pdf e salvare il messaggio dalla webmail in .eml anziché da Outlook in .msg.
Nel caso, invece, di atto nei formati ammessi, si potrà procedere nella compilazione, previa spunta della casella relativa alla dichiarazione di sussistenza dei presupposti ex art. 3-ter comma 2 legge 53/94.
Il passaggio successivo consente di caricare i file obbligatori (di dimensione non superiore a 10 MB ciascuno) relativi alla relata di notifica in formato .pdf e alla ricevuta di mancata consegna in formato .eml, oltre ad eventuali altri allegati (per un massimo di tre).
Anche in questo caso, il tentativo di importare estensioni non ammesse viene bloccato, con relativo avviso.
L’importazione di file nei formati corretti permette invece di procedere al riepilogo finale, che attiverà il pulsante “Crea notifica”.
Il corretto completamento della procedura genererà il messaggio di “Notifica predisposta con successo” e l’assegnazione di un numero di protocollo univoco, che potrà essere anche utilizzato per le successive ricerche o consultazioni. Come si è visto supra, ai sensi degli artt. 149-bis c.p.c. e 3-ter L. 53/94 la notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è così compiuto l’inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata.
Notificante: consultazione delle notifiche predisposte e delle certificazioni
Il notificante (avvocato, cancelliere o ufficiale giudiziario) che intende consultare quanto predisposto dovrà accedere alla sezione delle “Notifiche predisposte e certificazioni”, ove potrà ricercarle tramite diversi criteri: il periodo di inserimento, il predetto numero di protocollo assegnato dal sistema, il codice fiscale del destinatario e l’oggetto della notifica inseriti in fase di creazione. Dal relativo risultato, potrà visualizzare e scaricare l’atto notificato, gli altri documenti caricati e, nell’ultima colonna e decorsi 10 giorni, la certificazione firmata dell’avvenuta notifica, che l'avvocato potrà in seguito allegare al deposito telematico per l'iscrizione della causa. La certificazione firmata verrà infatti generata automaticamente dal sistema trascorsi 10 giorni dalla data di inserimento della stessa.
Destinatario: consultazione delle notifiche non perfezionate
Il destinatario della notifica potrà invece consultarla accedendo all’Area web notifiche del PST con le modalità sopra indicate, poi selezionando la sezione “Notifiche non perfezionate” ed infine effettuando la ricerca tramite periodo di inserimento o il codice fiscale del mittente. Potrà così, per ciascuna notifica, visualizzare e scaricare l’atto notificato, gli eventuali altri documenti e, nell’ultima colonna, la certificazione firmata dell’avvenuta notifica, generata automaticamente dal sistema trascorsi 10 giorni dalla data di inserimento della stessa. Come già visto infatti, ai sensi degli artt. 149-bis c.p.c. e 3-ter L. 53/94, la notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è così compiuto l’inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata.
Ogni possessore di casella di posta certificata, avvocato compreso, dovrà quindi curarla con attenzione, consultandola e liberandola costantemente per evitarne la saturazione, che farebbe scattare la descritta procedura di pubblicazione nell’Area web notifiche del PST.
di UNEP Napoli