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Nuovo Palazzo di Giustizia Centro Direzionale - Piazza Cenni, 1 - 80143 - Napoli (NA)
Attribuzioni
Nell’esercizio delle sue funzioni, il Procuratore Generale opera personalmente o per mezzo dei suoi Sostituti.
Fra le attribuzioni della Procura Generale vi è il potere di avocazione delle indagini preliminari, vedi articoli 409 - 413 c.p.p. e art.127 disp. attuaz. al c.p.p.
Altre importanti funzioni sono quelle previste dall’art. 110 Ordinamento Giudiziario:
Il Procuratore Generale, in ambito internazionale, ha la funzione di:
Sempre in funzione dei rapporti con le autorità straniere si innestano le attività relative:
Il Procuratore Generale, quale autorità di rappresentanza dell’intero Ufficio requirente del distretto, risponde alle interrogazioni e interpellanze Parlamentari, alle richieste del CSM e di altri organi istituzionali. Inoltre:
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La Magistratura di Sorveglianza ha la funzione di vigilare sull’esecuzione della pena inflitta con sentenza di condanna penale irrevocabile, nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme dell’Ordinamento penitenziario. Interviene in materia di applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza, delle misure alternative alla detenzione.
Si compone di due organi giurisdizionali:
Il Tribunale di Sorveglianza, è un organo collegiale. La competenza territoriale coincide con il Distretto di Corte di Appello, dal punto di vista delle funzioni agisce come giudice di primo e di secondo grado.
L’Ufficio di Sorveglianza, è un organo monocratico, pluri-circoscrizionale. Il Tribunale di Sorveglianza svolge esclusivamente funzioni giurisdizionali a livello distrettuale. Decide sulla concessione della liberazione condizionale, sull’applicazione delle misure alternative alla detenzione in carcere e molte altre materie.
È organo costituito da quattro componenti: il Presidente, uno dei Magistrati di Sorveglianza e due esperti.
L’Ufficio di Sorveglianza, costituito da uno o più magistrati di sorveglianza, sovrintende all’esecuzione delle misure alternative, esplica attività di vigilanza sugli Istituti Penitenziari, anche attraverso visite ed audizioni dei detenuti.
(fonte: Ministero della Giustizia)
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Viale Colli Aminei, 42 c/o il Centro di Giustizia Minorile della Campania
Il Tribunale per i Minorenni è un organo specializzato istituito in ogni sede, o sezione distaccata, di Corte d’Appello.
Ha trovato la sua prima organica disciplina con il r.d.l. del 20 luglio 1934 n. 1404. Successivi interventi normativi ne hanno definito l’attuale assetto (soprattutto la L. 27 dicembre 1956 n. 1441), e ne hanno ampliato la competenza, in particolare quella civile (ad esempio la L.19 maggio 1975 n. 151: “Riforma del diritto di famiglia”, la l. 4 maggio 1983 n. 184: “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”).
Il Tribunale per i Minorenni è composto, in sede collegiale, da due giudici di carriera (un Presidente ed un giudice, che costituiscono la c.d. parte “togata”), e da due giudici onorari (un uomo ed una donna), “esperti”, scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia. Il loro ruolo è essenziale e qualifica la specializzazione del Tribunale per i Minorenni : i giudici onorari, con il loro sapere specialistico, permettono al "giudice" di prendere corretta conoscenza, e quindi di disporre adeguati interventi (provvedimenti), soprattutto in situazioni connotate da fragilità o, addirittura, patologia; di cogliere gli aspetti problematici della crescita del minore (dall’infanzia all’adolescenza) in ragione della realtà socio-familiare giunta all’attenzione del Tribunale per i Minorenni.
I giudici onorari, pertanto, affiancano i giudici togati nelle loro funzioni, sia nell’attività istruttoria, sia nella composizione del collegio. Vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Una delle caratteristiche del Tribunale per i Minorenni è, pertanto, la sua particolare composizione nel momento decisionale: quattro giudici , sempre nelle procedure civili e nel dibattimento penale, mentre il collegio dell’udienza preliminare è composto da tre giudici:
Tale composizione comporta la positiva necessità di approfondita discussione in camera di consiglio in ordine alle questioni all’esame, quando non vi sia sin dall’inizio unanimità o maggioranza concorde nella decisione. È da notare che le norme che disciplinano le procedure minorili prevedono che tutti i provvedimenti del giudice minorile devono essere emessi dal collegio. Soltanto una norma (nell’ambito della procedura per la dichiarazione di adottabilità), prevede la possibilità per un giudice singolo (il Presidente od un giudice delegato), di emettere un provvedimento provvisorio in caso di “urgente necessità”, ma, è da notare, tale provvedimento deve essere comunque riesaminato (quindi confermato o modificato o revocato), entro 30 giorni dal Tribunale per i Minorenni in sede collegiale. Il legislatore, cioè, per le questioni attinenti i minori, vista la delicatezza delle realtà su cui si incide con i provvedimenti, vuole che ogni decisione sia ponderata in sede collegiale e che il giudice che ha svolto l’istruttoria abbia il contributo, in sede decisionale, di altro giudice togato, e di due componenti onorari.
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Viale Colli Aminei, 42 c/o il Centro di Giustizia Minorile della Campania
La Procura della Repubblica per i minorenni è uno dei soggetti istituzionali fondamentali preposti alla cura degli interessi dei soggetti minorenni.
I magistrati minorili sono tenuti a svolgere un ruolo estremamente peculiare e del tutto differente da quello dei magistrati ordinari: oltre alla trattazione dei procedimenti civili, penali, rieducativi governati da norme connotate da specifiche particolarità, si occupano di un'attività di diversa natura che, per l'ufficio requirente, si configura come attività di prevenzione primaria e secondaria.
Per quanto attiene alla competenza penale, la Procura per i Minorenni è competente per tutti i reati commessi da soggetti di età compresa tra i quattordici e i diciotto armi, nel caso in cui sia accertata una condizione di sviluppo tale da ritenerli in grado di rendersi conto dell’illiceità del fatto commesso e di autodeterminarsi in relazione ad esso. Per i minori di anni quattordici vige nel nostro ordinamento il principio secondo cui gli stessi non siano perseguibili penalmente, pur restando soggetti alla possibilità di applicazione di una misura di sicurezza o di avvio di una procedura “amministrativa”.
Nel processo penale minorile sono previste alcune particolarità tra cui il proscioglimento per irrilevanza del fatto, il perdono giudiziale e la sospensione del processo con messa alla prova.
In ambito civile, la Procura per i Minorenni ha l'iniziativa processuale a protezione del minore: a tale organo pervengono, infatti, tutte le informative e le segnalazioni, riguardanti un minore, delle varie forze di polizia giudiziaria e dei servizi (Servizi sociali, Consultori familiari, Servizi di neuropsichiatria infantile, S.E.R.T., ecc.) che non hanno diretta legittimazione ad agire.
La Procura svolge, inoltre, un ruolo fondamentale nel processo di adozione dei minori.
Per quanto attiene alla competenza in materia amministrativa, la Procura non interviene per limitare la potestà genitoriale, ma per supportarla, sollecitando gli stessi ragazzi ad assumersi la responsabilità della propria vita, al fine di consentire un inserimento sociale e ad evitare lo sbocco della crisi adolescenziale in esiti di devianza.
È l'ufficio dell'ordinamento giudiziario cui sono addetti i magistrati che svolgono le funzioni di Pubblico ministero (PM).
L'ufficio del PM é istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali ordinari e i Tribunali per i minorenni.
Agli uffici del PM, che sono distinti ed autonomi dall'organo giurisdizionale presso il quale svolgono le loro funzioni, appartengono magistrati che esercitano le funzioni sotto la vigilanza del ministro della Giustizia (art.69 ordinamento giudiziario).
I magistrati addetti agli uffici del PM - sostituti procuratori - esercitano le loro funzioni a seguito di designazione dei capi dell'ufficio (art.70 ordinamento giudiziario). Essi formano, nel loro complesso, la magistratura requirente.
Il PM vigila sull'osservanza delle leggi, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza, fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.
Anche innanzi al giudice di pace in sede penale è prevista la figura del PM, perché presso di esso non esiste alcun autonomo ufficio di procura.
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Sito Web della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord
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