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Corte di Appello di Napoli - Ministero della Giustizia

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Uffici distrettuali

Ubicazione:

Nuovo Palazzo di Giustizia Centro Direzionale - Piazza Cenni, 1 - 80143 - Napoli (NA)

Attribuzioni

Nell’esercizio delle sue funzioni, il Procuratore Generale opera personalmente o per mezzo dei suoi Sostituti.

Fra le attribuzioni della Procura Generale vi è il potere di avocazione delle indagini preliminari, vedi articoli 409 - 413 c.p.p. e art.127 disp. attuaz. al c.p.p.

Altre importanti funzioni sono quelle previste dall’art. 110 Ordinamento Giudiziario:

  • applicazioni di magistrati;
  • dagli artt. 52, 54 e 54 bis c.p.p. che prevedono il potere di risolvere i contrasti di competenza e decidere sulle dichiarazioni di astensione dei Procuratori della Repubblica;
  • dall’art.118 bis disp. att. c.p.p. in forza del quale è informato dei procedimenti riguardanti i reati indicati dal comma 2°, lettera a, dell’art. 407 c.p.p. pendenti nelle Procure del distretto;
  • dal generale potere di gravame in ordine alle sentenze dei giudici penali di primo grado del distretto e con la partecipazione alle udienze penali della Corte d’Appello e della Corte d’Assise di Appello.
  • dal potere di chiedere misure cautelari personali e patrimoniali;
  • dal poter svolgere requisitorie nei procedimenti per risarcimento dei danni da ingiusta detenzione nel distretto e per revisione di sentenze definitive emesse in altro distretto per cui è competente ex art.11 c.p.p.;
  • dal poter richiedere alla Corte d’Appello del distretto competente di emettere sentenza di revisione di una condanna nei casi previsti dall’art. 630 c.p.p.;
  • dal dare esecuzione delle sentenze penali della Corte d’Appello e Sorveglianza sulla tempestiva esecuzione di tutte le sentenze di condanna dei Tribunali e dei Giudici di pace, divenute esecutive; dalla partecipazione alle udienze del Tribunale di sorveglianza e proposizione di pareri e conclusioni scritte su tutte le istanze che vengono presentate dai condannati o dai loro difensori;
  • dall’istruzione delle domande di Grazia presentate alla Procura Generale e formulazione di pareri su quelle presentate al magistrato di sorveglianza;
  • dall’essere parte necessaria e quindi di intervenire in tutte le cause civili in grado di appello per le quali il PM avrebbe potuto iniziare l’azione civile.

Il Procuratore Generale, in ambito internazionale, ha la funzione di:

  • corrispondente nazionale di Eurojust, organo di cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell’Unione europea;
  • punto di contatto della Rete giudiziaria europea (European Judicial Network);
  • organo di cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’U.E., che fornisce informazioni di natura giuridica o pratica alle proprie autorità giudiziarie o a quelle degli altri Paesi membri.

Sempre in funzione dei rapporti con le autorità straniere si innestano le attività relative:

  • alle estradizioni, sia attive che passive;
  • all’emissione del mandato di arresto europeo nei casi indicati dall’art.28 della legge n.69/2005;
  • ai pareri espressi, su richiesta della Corte d’Appello, quale organo del P.M. presso il giudice dell’esecuzione, sull’applicazione di una misura coercitiva nella procedura passiva di consegna di un imputato o condannato all’estero;
  • alle rogatorie; alle autorizzazioni agli organi di Polizia di uno Stato estero, che faccia parte dell’area Schengen, a proseguire una loro operazione sul nostro territorio nazionale; alla notifica degli atti all’estero e dall’estero;
  • alla richiesta di riconoscimento di sentenze straniere penali (Convenzione di Strasburgo) e l’intervento per il riconoscimento di sentenze straniere in materia di stato delle persone, minori, annullamento di matrimonio.

Il Procuratore Generale, quale autorità di rappresentanza dell’intero Ufficio requirente del distretto, risponde alle interrogazioni e interpellanze Parlamentari, alle richieste del CSM e di altri organi istituzionali. Inoltre:

  • è membro di diritto del Consiglio Giudiziario, organo elettivo e decentrato del C.S.M.;
  • dispone della Polizia Giudiziaria dell’intero distretto ed esercita la prevista sorveglianza;
  • svolge, quale Funzionario Delegato, l’attività di gestione, in sede distrettuale, dei capitoli di spesa necessari per il funzionamento degli uffici requirenti;
  • è competente ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria (D.M. Int. e Giustizia del 28 ottobre 1993);
  • partecipa quale parte attiva per l’adozione di determinati provvedimenti alle riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica;
  • vigila sulla tenuta degli Albi professionali e sul regolare funzionamento del Pubblico Registro Automobilistico.

Ubicazione:

Nuovo Palazzo di Giustizia Centro Direzionale - Torre C

La Magistratura di Sorveglianza ha la funzione di vigilare sull’esecuzione della pena inflitta con sentenza di condanna penale irrevocabile, nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme dell’Ordinamento penitenziario. Interviene in materia di applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza, delle misure alternative alla detenzione.

Si compone di due organi giurisdizionali:

Il Tribunale di Sorveglianza, è un organo collegiale. La competenza territoriale coincide con il Distretto di Corte di Appello, dal punto di vista delle funzioni agisce come giudice di primo e di secondo grado.

L’Ufficio di Sorveglianza, è un organo monocratico, pluri-circoscrizionale. Il Tribunale di Sorveglianza svolge esclusivamente funzioni giurisdizionali a livello distrettuale. Decide sulla concessione della liberazione condizionale, sull’applicazione delle misure alternative alla detenzione in carcere e molte altre materie.

È organo costituito da quattro componenti: il Presidente, uno dei Magistrati di Sorveglianza e due esperti.

L’Ufficio di Sorveglianza, costituito da uno o più magistrati di sorveglianza, sovrintende all’esecuzione delle misure alternative, esplica attività di vigilanza sugli Istituti Penitenziari, anche attraverso visite ed audizioni dei detenuti.

(fonte: Ministero della Giustizia)

Telefono:

0817449111

Ubicazione:

Viale Colli Aminei, 42 c/o il Centro di Giustizia Minorile della Campania

Il Tribunale per i Minorenni è un organo specializzato istituito in ogni sede, o sezione distaccata, di Corte d’Appello.
Ha trovato la sua prima organica disciplina con il r.d.l. del 20 luglio 1934 n. 1404. Successivi interventi normativi ne hanno definito l’attuale assetto (soprattutto la L. 27 dicembre 1956 n. 1441), e ne hanno ampliato la competenza, in particolare quella civile (ad esempio la L.19 maggio 1975 n. 151: “Riforma del diritto di famiglia”, la l. 4 maggio 1983 n. 184: “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”).

Il Tribunale per i Minorenni è composto, in sede collegiale, da due giudici di carriera (un Presidente ed un giudice, che costituiscono la c.d. parte “togata”), e da due giudici onorari (un uomo ed una donna), “esperti”, scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia. Il loro ruolo è essenziale e qualifica la specializzazione del Tribunale per i Minorenni : i giudici onorari, con il loro sapere specialistico, permettono al "giudice" di prendere corretta conoscenza, e quindi di disporre adeguati interventi (provvedimenti), soprattutto in situazioni connotate da fragilità o, addirittura, patologia; di cogliere gli aspetti problematici della crescita del minore (dall’infanzia all’adolescenza) in ragione della realtà socio-familiare giunta all’attenzione del Tribunale per i Minorenni.

I giudici onorari, pertanto, affiancano i giudici togati nelle loro funzioni, sia nell’attività istruttoria, sia nella composizione del collegio. Vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Una delle caratteristiche del Tribunale per i Minorenni è, pertanto, la sua particolare composizione nel momento decisionale: quattro giudici , sempre nelle procedure civili e nel dibattimento penale, mentre il collegio dell’udienza preliminare è composto da tre giudici:

  • un togato e due onorari.

Tale composizione comporta la positiva necessità di approfondita discussione in camera di consiglio in ordine alle questioni all’esame, quando non vi sia sin dall’inizio unanimità o maggioranza concorde nella decisione. È da notare che le norme che disciplinano le procedure minorili prevedono che tutti i provvedimenti del giudice minorile devono essere emessi dal collegio. Soltanto una norma (nell’ambito della procedura per la dichiarazione di adottabilità), prevede la possibilità per un giudice singolo (il Presidente od un giudice delegato), di emettere un provvedimento provvisorio in caso di “urgente necessità”, ma, è da notare, tale provvedimento deve essere comunque riesaminato (quindi confermato o modificato o revocato), entro 30 giorni dal Tribunale per i Minorenni in sede collegiale. Il legislatore, cioè, per le questioni attinenti i minori, vista la delicatezza delle realtà su cui si incide con i provvedimenti, vuole che ogni decisione sia ponderata in sede collegiale e che il giudice che ha svolto l’istruttoria abbia il contributo, in sede decisionale, di altro giudice togato, e di due componenti onorari.

Telefono:

0817447111

Ubicazione:

Viale Colli Aminei, 42 c/o il Centro di Giustizia Minorile della Campania

La Procura della Repubblica per i minorenni è uno dei soggetti istituzionali fondamentali preposti alla cura degli interessi dei soggetti minorenni.

I magistrati minorili sono tenuti a svolgere un ruolo estremamente peculiare e del tutto differente da quello dei magistrati ordinari: oltre alla trattazione dei procedimenti civili, penali, rieducativi governati da norme connotate da specifiche particolarità, si occupano di un'attività di diversa natura che, per l'ufficio requirente, si configura come attività di prevenzione primaria e secondaria.

Per quanto attiene alla competenza penale, la Procura per i Minorenni è competente per tutti i reati commessi da soggetti di età compresa tra i quattordici e i diciotto armi, nel caso in cui sia accertata una condizione di sviluppo tale da ritenerli in grado di rendersi conto dell’illiceità del fatto commesso e di autodeterminarsi in relazione ad esso. Per i minori di anni quattordici vige nel nostro ordinamento il principio secondo cui gli stessi non siano perseguibili penalmente, pur restando soggetti alla possibilità di applicazione di una misura di sicurezza o di avvio di una procedura “amministrativa”.

Nel processo penale minorile sono previste alcune particolarità tra cui il proscioglimento per irrilevanza del fatto, il perdono giudiziale e la sospensione del processo con messa alla prova.

In ambito civile, la Procura per i Minorenni ha l'iniziativa processuale a protezione del minore: a tale organo pervengono, infatti, tutte le informative e le segnalazioni, riguardanti un minore, delle varie forze di polizia giudiziaria e dei servizi (Servizi sociali, Consultori familiari, Servizi di neuropsichiatria infantile, S.E.R.T., ecc.) che non hanno diretta legittimazione ad agire.

La Procura svolge, inoltre, un ruolo fondamentale nel processo di adozione dei minori.

Per quanto attiene alla competenza in materia amministrativa, la Procura non interviene per limitare la potestà genitoriale, ma per supportarla, sollecitando gli stessi ragazzi ad assumersi la responsabilità della propria vita, al fine di consentire un inserimento sociale e ad evitare lo sbocco della crisi adolescenziale in esiti di devianza.

È l'ufficio dell'ordinamento giudiziario cui sono addetti i magistrati che svolgono le funzioni di Pubblico ministero (PM).
L'ufficio del PM é istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali ordinari e i Tribunali per i minorenni.
Agli uffici del PM, che sono distinti ed autonomi dall'organo giurisdizionale presso il quale svolgono le loro funzioni, appartengono magistrati che esercitano le funzioni sotto la vigilanza del ministro della Giustizia (art.69 ordinamento giudiziario).
I magistrati addetti agli uffici del PM - sostituti procuratori - esercitano le loro funzioni a seguito di designazione dei capi dell'ufficio (art.70 ordinamento giudiziario). Essi formano, nel loro complesso, la magistratura requirente.
Il PM vigila sull'osservanza delle leggi, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza, fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.
Anche innanzi al giudice di pace in sede penale è prevista la figura del PM, perché presso di esso non esiste alcun autonomo ufficio di procura.

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Sito Web della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord


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0815370111

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Corso Umberto I - 80058 - Torre Annunziata (NA)



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