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Corte di Appello di Napoli - Ministero della Giustizia

Corte di Appello di Napoli
Ti trovi in:

Area Elettorale

Responsabile:

  • Pasquale Corrado, Coordinatore

Ubicazione:

Nuovo Palazzo di Giustizia Centro Direzionale - Torre A - Piano 24

  • Ufficio Centrale Circoscrizionale - IV Circoscrizione -  per l'Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia (art. 9 legge 24 gennaio 1979 n. 18 e successive modificazioni).
  • Ufficio Elettorale Regionale - Regione Campania per l'Elezione del Senato della Repubblica (art. 7 D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 533 e successive modificazioni).
  • Ufficio Centrale Circoscrizionale - Circoscrizione Campania 1 per l'Elezione della Camera dei Deputati (art. 13 DPR 30 marzo 1957 n. 361 e successive modificazioni).
  • Ufficio Centrale Circoscrizionale - Circoscrizione Campania 2 per l'Elezione della Camera dei Deputati (art. 13 DPR 30 marzo 1957 n. 361 e successive modificazioni).
  • Ufficio Centrale Regionale per l'Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale (artt. 2 e 7 legge Regionale 27 marzo 2009 n. 4 e art. 8 legge 17 febbraio 1968 n. 108 e successive modificazioni

Responsabile:

  • Luigi Civolani, Funzionario Giudiziario

    0812232070

Personale amministrativo:

  • Salvatore Cavallo, Assistente Giudiziario

    Ufficio Distrettuale Dei Presidenti di Seggio

    0812233192

  • Paola Sarno, Assistente Giudiziario

    Ufficio Distrettuale Dei Presidenti di Seggio

    0812231112

Orario al pubblico:

Dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30

Ubicazione:

Nuovo Palazzo di Giustizia - Centro Direzionale - Lotto 1 - Piazza Porzio - 80143 Napoli - Piano 2

Informazioni utili:

  • La legge n. 53/90 ha istituito presso ciascuna corte di appello l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

Iscrizione:

  • Entro il mese di ottobre di ogni anno i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti d'idoneità, possono presentare domanda scritta al Sindaco per chiedere l'iscrizione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidenti di seggio elettorale. La richiesta non va ripetuta. L’iscrizione all'Albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ed ai requisiti di idoneità. L'Ufficio di presidente di seggio é obbligatorio. Il presidente che senza giustificato motivo rifiuta di assumere l'incarico o non si trova presente all'atto dell'insediamento del seggio incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge (multa e cancellazione irrevocabile dall'Albo). In caso d'impedimento, per gravi e irrevocabili motivi, dovrà essere presentata tempestiva rinuncia scritta motivata e documentata, con copia di valido documento di riconoscimento e decreto di nomina.
  • Sono esclusi dalle funzioni di presidente:
    • coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il 70° anno di età;
    • i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
    • gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
    • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
    • i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
    • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Aggiornamento:

  • Entro il 31 dicembre di ogni anno i Comuni provvedono a trasmettere alla Corte di Appello la revisione periodica dell’Albo, mediante aggiornamento dei dati esistenti, nuove iscrizioni e cancellazioni.

Cancellazioni:

  • La cancellazione dall'albo è:
    • disposta dal Presidente della Corte di Appello in caso di errori o gravi inadempienze commesse nello svolgimento delle funzioni e in tutti i casi previsti dall’art. 1, co. 4, legge n.53/90;
    • ad opera del Comune in caso di perdita dei requisiti: emigrazione in altro comune, superamento 70° anno d'età, ecc.;
    • richiesta dell'interessato mediante istanza scritta motivata presentata al comune di residenza.

Sospensione:

  • Il presidente di seggio temporaneamente impossibilitato ad assumere incarichi (in caso ad es. di maternità, soggiorno all'estero, motivi di salute, ecc.) può chiedere con istanza scritta motivata, direttamente alla Corte di Appello, la temporanea sospensione dalla nomina.

Nomina Presidenti:

  •  Il Presidente della Corte di Appello in occasione delle elezioni provvede con proprio decreto alla nomina dei presidenti di seggio.

Disponibilità alla nomina:

  • I cittadini già iscritti all'albo, nell'ambito del proprio Comune di residenza, possono presentare direttamente alla Corte di Appello domanda scritta di disponibilità alla nomina (vedi modulistica fondo pagina).Le richieste,  accompagnate da copia di un documento identificativo, vanno trasmesse all'Ufficio Elettorale della Corte di Appello, a mezzo di uno solo dei seguenti mezzi: posta elettronica - posta ordinaria o deposito presso l'Ufficio Protocollo della stessa Corte di Appello. Le richieste saranno valutate sulla base delle dichiarazioni responsabilmente rese dagli interessati e sulle risultanze della banca dati dell'ufficio stesso. Non sono vincolanti ai fini della nomina e saranno tenute in considerazione compatibilmente con i criteri fissati dal Presidente della Corte.
  • Sul sito del Ministero dell’Interno all'indirizzo http://www.interno.it potranno essere consultate le istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di Sezione,  testo che sarà poi fornito a ciascun presidente con il materiale elettorale consegnato al seggio.

Rinuncia all'incarico:

  • L’ufficio di presidente di seggio è OBBLIGATORIO (art. 24 T.U. n. 570/60). Il presidente di seggio nominato, in caso di impossibilità per gravi motivi dovrà presentare, con estrema urgenza, istanza di rinuncia alla Corte di Appello (scarica modulo).
  • La rinuncia alla nomina dovrà essere esaurientemente motivata e documentata circa i motivi d’impedimento, accompagnata dall'originale del decreto di nomina notificato, nonché da copia di idoneo documento di riconoscimento. La richiesta dovrà pervenire alla competente Corte di Appello a mezzo deposito presso l’Ufficio Protocollo o per posta ordinaria. In questo caso la trasmissione degli atti dovrà essere anticipata a mezzo posta elettronica, avendo cura di specificare nella domanda che gli atti originali seguiranno a mezzo posta. 
  • Il presidente di seggio che senza giustificato motivo rifiuti di assumere l’incarico o non si trovi presente all'atto dell’insediamento del seggio incorrerà nella cancellazione dall'Albo, con provvedimento irrevocabile dell’Autorità Giudiziaria, quale persona inidonea all'ufficio di presidente di seggio, ed inoltre nelle possibili sanzioni previste dalla legge (multa da 309 a 516 Euro – art.108 T.U. anzidetto).

Competenze:

  • L’ufficio elettorale “Presidenti di seggio” della Corte di Appello di Napoli cura la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di presidente di seggio elettorale - istituito con Legge n. 53 del 21/03/1990 - e procede alle nomine in occasione delle consultazioni elettorali nell’ambito del distretto (province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta). L'ufficio elettorale cura inoltre il "Comitato di II istanza", ovvero i reclami/ricorsi prodotti dai Consulenti Tecnici avverso i provvedimenti di I grado di rigetto iscrizione o cancellazione dagli albi dei C.T.U. o dei Periti penali tenuti dai Tribunali del distretto. Il reclamo (per i C.T.U.) o il ricorso (per i Periti penali) deve essere prodotto in bollo, e depositato - a pena di nullità - entro il 15° giorno dalla notifica del provvedimento del Tribunale.

Lista degli allegati

Allegati

Responsabile:

  • Luigi Civolani, Funzionario Giudiziario

    0812232070

Personale amministrativo:

  • Salvatore Cavallo, Assistente Giudiziario

    Collegio Regionale Di Garanzia Elettorale

    0812233192

  • Paola Sarno, Assistente Giudiziario

    0812231112

Orario al pubblico:

Dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.30

Ubicazione:

Nuovo Palazzo di Giustizia, Centro Direzionale, Piazza Porzio, Lotto 1 - 80143 Napoli - Piano 2

Note:

  • NORMATIVA DI RIFERIMENTO, Legge 10 dicembre 1993 n. 515 - Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Legge 23 febbraio 1995, n. 43 - Nuove norme per la elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario. Legge 5 luglio 1982, n. 441 - Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti. Legge 31 dicembre 1996 n.672 - Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali. Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Legge di depenalizzazione. Legge 6 luglio 2012, n. 96.
  • Presidente Collegio Regionale di Garanzia elettorale
    • Antonio di Marco
  • Componente Effettivo:
    • Giovanni de Angelis
    • Angelo Del Franco
    • Paola Martorana
    • Maria Antonia Ciocia
    • Giovanni Immordino
    • Luciano Parente
  • Componente Supplente:
    • Valleverdina Cassaniello
    • M. Teresa Onorato
    • F. E. d'Ippolito
    • Roberto Marciano

Il Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito ai sensi dell'art. 13 della legge 10 dicembre 1993 n. 515, è composto dal Presidente della Corte di Appello che lo presiede e da altri sei membri nominati dal Presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra gli iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il Presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente. Il Collegio regionale di garanzia elettorale effettua il controllo sulle spese elettorali sostenute dai candidati alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, dai candidati alle elezioni per il Consiglio regionale, dai candidati alle lezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia e dei candidati nelle elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Ai sensi dell'art. 7 comma 6 della legge 10 dicembre 1993 n. 515, tutti i candidati, eletti e non eletti, entro tre mesi dalla proclamazione, devono trasmettere al Collegio regionale di garanzia elettorale la dichiarazione di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441 ed il rendiconto relativo ai contributi, ai servizi ricevuti ed alle spese sostenute, allegando gli estratti del conto corrente bancario o postale utilizzati. L'obbligo della dichiarazione riguarda anche quei candidati che per la propria campagna elettorale non hanno sostenuto spese e non hanno ricevuto alcun contributo. Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e ne verifica la regolarità. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7 comma 6 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro centottanta giorni dalla ricezione, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della Corte di Appello o del Tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato. La dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte i candidati, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» di cui all'art. 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale che ne cura la pubblicità. Alla dichiarazione di cui sopra, come previsto dall'articolo 7 comma 6 della legge 10 dicembre 1993 n. 515, deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute nel quale vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ad euro 5.000,00, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato è tenuto a dichiarare per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla raccolta dei fondi per il finanziamento della campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti su detti conti correnti bancario o postale. Nell'intestazione del conto deve essere specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale del candidato nominativamente indicato. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, così come previsto dall’articolo 7 comma 6 della legge 10 dicembre 1993 n. 515, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822,84 a euro 103.291,38. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la sua decadenza dalla carica. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6 della legge 10 dicembre 1993 n. 515, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa contestazione all'interessato delle irregolarità rilevate e facoltà per quest'ultimo di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti, nel caso l'irregolarità rilevata non venga sanata, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164,57 a euro 51.645,69. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 della citata legge per i contributi erogabili ai candidati.


Lista degli allegati

Allegati


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